Art. 5.
(Individuazione dei siti destinati all'insediamento di impianti nucleari).

      1. La realizzazione di impianti nucleari di produzione di energia nucleare ad uso civile è soggetta alla preventiva individuazione dei siti da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che è supportata dalla comunità scientifica nazionale previa attivazione di procedure consultive nell'ambito delle forme di cooperazione previste nel sistema istituzionale dell'Unione europea.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'APAT provvede alla redazione dell'atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile.